Avviso di proroga per la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza_ attuazione dell’art. 103 comma 1, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 37 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020.

24/03/2020

Considerato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo all'emergenza epidemiologica COVID-19, 

* Si comunica che in applicazione dell'art. 37 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020: "Il termine  del  15  aprile  2020  previsto  dai  commi  1  e  5 dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n. 18,  per la sospensione dei procedimenti amministrativi, è prorogato al 15 maggio 2020 *

visto l’art. 103, comma 1, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, che dispone quanto segue: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”;

visto l’art. 103, comma 2, del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che dispone quanto segue: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”;

visti i D.P.C.M. del 08/03/20, 09/03/20, 11/03/20;

vista la Circolare n. 17 del 12 marzo 2020 del Segretariato Generale del Mibact;

vista la Circolare n. 18 del 16 marzo 2020 del Segretariato Generale del Mibact;

vista la Circolare n. 10 del 18 marzo della Dg Abap del Mibact;

si comunica che:

- tutte le scadenze procedimentali che abbiano avuto o abbiano a maturare nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 15/04/2020 sono da intendersi differite per il tempo corrispondente e conseguentemente, i termini di conclusione del procedimento sono conteggiati escludendo il periodo di sospensione;

- tutti i termini procedimentali per i quali è prevista la formazione del silenzio significativo sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente e sono conteggiati escludendo il periodo di sospensione;

- in particolare, si specifica che l’art. 103 cit. trova applicazione anche per le pratiche di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/04, per le procedure semplificate di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31/2017, per le autorizzazioni ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 42/04, per i pareri archeologici ai sensi dell’art. 13 L.R.24/98 e art. 25 d.lgs. 50/2016, per le procedure ad evidenza pubblica e per ogni altro procedimento di competenza di questo ufficio;

- con particolare riguardo alle pratiche di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/04, ai fini del computo del termine di quarantacinque giorni per esprimere il parere della Soprintendenza non è conteggiato il periodo di sospensione e il computo dei sessanta giorni per provvedere in sostituzione sono da intendersi differiti per il tempo corrispondente;

- con particolare riguardo alle procedure semplificate di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31/2017, per le quali l’art. 11 co. 9 dispone "In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica​", si specifica che trova comunque applicazione l’art. 103 co.1, III alinea e conseguentemente il termine di formazione del silenzio nella fattispecie è differito per il tempo corrispondente, escludendo dal conteggio il periodo di sospensione;

- con particolare riguardo ai termini di espressione del parere ai sensi dell’art 21 d.lgs. 42/04, il termine relativo è conteggiato in conformità alle disposizione dell’art 103 cit.

- con particolare riguardo ai termini di espressione del parere archeologico, da esprimersi ai sensi dell’art. 13 L.R.24/98 o art. 25 d.lgs. 50/2016, trova ugualmente attuazione il disposto dell’art. 103  cit. e conseguentemente non si tiene conto del periodo di sospensione nel conteggio dei termini;

- qualora nel periodo di sospensione dei termini disposto dall’art. 103 cit. siano stati comunicati preavvisi di diniego, il termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni al preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis l. 241 del 1990 e in attuazione dell’ art. 103 cit. decorre dal 15/04/2020 e i termini di conclusione del procedimento sono conteggiati escludendo il periodo di sospensione;

- tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

- in osservanza al medesimo art. 103, comma 1, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 questo Istituto adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati;

- si invita le Amministrazioni procedenti a riorganizzare i termini procedimentali delle conferenze dei servizi in funzione del dispositivo dell’art. 103, comma 1, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;

- si invita altresì le Amministrazioni procedenti a trasmettere la documentazione esclusivamente a mezzo pec al fine di favorire lo svolgimento efficiente del lavoro in modalità agile.