Procedura di autorizzazione paesaggistica (art. 146 e 149 Dlgs 42/2004)

L’autorizzazione paesaggistica
Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che, oltre al titolo edilizio previsto per la tipologia di intervento, richieda l’autorizzazione paesaggistica.

L’amministrazione preposta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è la regione ovvero un ente pubblico da essa delegato (Comune, Ente Parco, Provincia). La necessità dell’autorizzazione viene verificata caso per caso, anche con riferimento alla tipologia dell’intervento.

Dal 2010 alcuni interventi, definiti “di lieve entità”, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (v. paragrafi seguenti).

Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
L’autorizzazione non è richiesta nei seguenti casi (art. 149):

  • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  • interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  • taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Autorizzazione paesaggistica “ordinaria”: procedimento
Il richiedente presenta al soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

L’amministrazione competente esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all’intervento per il quale si richiede l’autorizzazione, verificandone la completezza e, se necessario, richiedendo le opportune integrazioni e svolgendo gli accertamenti del caso; la medesima amministrazione provvede entro 40 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.
Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti.

In caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’amministrazione competente provvede in conformità.

L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace, e tale rimane per un periodo di 5 anni; trascorso questo termine è necessario ottenere una nuova autorizzazione. Il diniego all’autorizzazione è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini previsti dalla legge.

Nei casi di inerzia di una o più amministrazioni partecipi del procedimento la legge prevede misure sostitutive (art. 146, commi 9 e 10).

Autorizzazione paesaggistica semplificata: procedimento
Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 del DPR 139 del 2010.

Il richiedente presenta all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione l’apposita istanza, costituita dalla relazione paesaggistica semplificata. Tale relazione deve essere redatta da un tecnico abilitato secondo le indicazioni da pag. 10 a pag. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Nella relazione il tecnico attesta anche la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Se l'autorità che rilascia l’autorizzazione non coincide con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, è necessario ottenere dal comune l'attestazione di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a SCIA, delle asseverazioni previste dal Testo Unico Edilizia, DPR 380/01.

Dove possibile, la presentazione della domanda e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata per via telematica. Se per l’intervento da autorizzare si fa riferimento allo sportello unico per le autorità produttive, si potrà presentare la domanda a quest’ultimo.

L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione procede all’esame della richiesta e della relazione paesaggistica. Se la valutazione è negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente. Se la valutazione è positiva, l’amministrazione procede entro 30 giorni all’invio della documentazione alla Soprintendenza.

Il Soprintendente, una volta ricevuta la documentazione, si esprime in merito alla richiesta con parere vincolante, e lo comunica all’amministrazione entro i 25 giorni successivi alla ricezione degli atti. Se il parere è negativo, la Soprintendenza ne dà immediata comunicazione all’interessato.

Se il parere è positivo, il Soprintendente ne dà notizia all’amministrazione, che comunica entro 5 giorni al soggetto interessato l’esito della richiesta. Se ne ha competenza, l’amministrazione rilascia contestualmente anche il titolo edilizio.
L’autorizzazione è immediatamente efficace, e ha validità di 5 anni. Trascorso questo termine, è necessario ottenere una nuova autorizzazione.

Nei casi di inerzia di una o più amministrazioni partecipi al procedimento, la legge prevede misure sostitutive (art. 4 del DPR 139/10).